Illegittima l' Ingiunzione Fiscale priva del visto di esecutività

La lettera D dell’art. 52 DLGS 446/1997 dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi è apposto in ogni caso .

Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dello stesso atto.

Il Funzionario responsabile , una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo, liquido ed esigibile, emette la singola Ingiunzione a carico del contribuente moroso.

Nella stessa Ingiunzione, il Funzionario appone il cosiddetto visto di esecutorietà o esecutività che altro non è che l’attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola Ingiunzione ed il visto.

Ove tale attestazione manchi non è neppure possibile emettere l’ Ingiunzione ex regio decreto 639/1910.

L’ inciso in ogni caso sta a significare che tale visto va sempre apposto , anche per le gestioni in concessione. La qualificazione di elemento essenziale del visto di esecutorietà e della relativa sottoscrizione ad opera del Funzionario Responsabile del tributo trova la sua origine nell’ obbligo di non pregiudicare il diritto di difesa del contribuente , che diversamente si vedrebbe privato della garanzia della regolarità dei Ruoli, garanzia che solo e soltanto il Responsabile della gestione del tributo dell’Ente locale può offrire e non anche il concessionario privato incaricato della gestione del servizio di riscossione.

CTR Puglia sezione staccata di Lecce sentenza n. 2249 del 16-07-2019