Illegittimità contributo 630 Consorzio di bonifica.

Il contributo del Consorzio riferito al cod. 630 finanzia l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia delle opere di Bonifica (canali di scolo e impianti idrovori).

Il vantaggio ritratto dal proprietario dell’immobile dall’attività del Consorzio rappresenta l’elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile. Tuttavia, il criterio di distribuzione dell’onere della prova circa l’effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltato in quanto spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio. Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, l’ente impositore è esonerato dalla suddetta prova del beneficio tutte le volte in cui vi sia un Piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di Bonifica.

Il contribuente con la perizia ha documentalmente provato, assolvendo così all'onere della prova a suo carico, l'assenza di attività consortili riferibili all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia delle opere di bonifica (canali di scolo e impianti idrovori), riferibili questi al contributo contraddistinto dal Cod. 630 oggetto del sollecito di pagamento, dimostrando, quindi, l'insussistenza dei fatti costituenti la pretesa contributiva.

CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA sentenza n. 966 del 03/04/2023