Impugnazione atti esattoriali: ennesima bacchettata della Cassazione alle Commissioni Tributarie.

La Cassazione conferma il proprio granitico orientamento ribadendo che:

nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario”.

Cassazione Civile ordinanza n. 1642 del 26-01-2021