Impugnazione cartella sanzioni codice strada.

L' opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 DLGS 150/2011 , entro trenta giorni dalla notificazione della cartella .

Qualora l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dall'art. 7 DLGS 150/2011 sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anziché quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del medesimo decreto legislativo, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall'opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l'atto di appello.

Dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue che la tempestività dell'opposizione deve essere rapportata alla data in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell'atto introduttivo in ricorso.

Si aggiunga, infine, che le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata

Cassazione Civile ordinanza n. 9847 del 26-05-2020