Impugnazione cartella su estratto ruolo ed onere probatorio Agenzia entrate Riscossione

L' esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell' articolo 2697 codice civile ( Onere della prova ) .

Costituisce, infatti, precipuo interesse dell'esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali.

Può dunque concludersi sul punto che l'intimata Agenzia non abbia adempiuto all'onere,che le incombeva, di produrre copia delle cartelle impugnate debitamente notificate ed affermarsi che la contribuente non abbia mai avuto legale conoscenza degli atti impugnati né di altri atti che li presupponevano e/o richiamavano.

Del tutto priva di valore probatorio è, poi , la schermata di ricevuta del pagamento di un acconto su di una cartella stante la forma del tutto anonima del documento.

CTP Reggio Emilia sentenza n° 84 del 10-03-2020