Impugnazione estratto ruolo e rilevanza giudicato interno.

...La causa ha ad oggetto impugnativa di estratto di ruolo, ma viene all’esame della Corte esclusivamente in relazione al capo sulle spese di lite.

Va osservato che nel ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Messina aveva espressamente contestato col proprio gravame principale la stessa ammissibilità dell’impugnazione di atto impositivo per il tramite di estratto di ruolo, laddove si contesti la notifica della cartella di pagamento e che la CTR ha, pronunciando nel merito, disatteso detto motivo di appello.

Non avendo l’Agenzia delle entrate proposto ricorso incidentale avverso detta statuizione, sull’ammissibilità della proposta originaria impugnazione deve ritenersi formato il giudicato interno.

Deve escludersi, pertanto, nella fattispecie in esame, la rilevanza dell'art. 3-bis del d. l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», norma ritenuta applicabile anche ai giudizi in corso da Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283.

Cassazione Civile ordinanza n. 4873 del 23/02/2024