Impugnazione Ipoteca esattoriale e Fermo amministrativo : NO opposizione atti esecutivi 617 cpc

L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo e/o del preavviso di iscrizione ipotecaria, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo e/o dell’ipoteca , sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un' azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. ( impugnazione entro 20 giorni dalla notifica)

Ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria (e/o dell'iscrizione del fermo), che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione.

Cassazione Civile Ordinanza n. 4871 del 23-02-2021