Inammissibile l'appello al difensore domiciliatario irreperibile per trasferimento studio.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate in quanto notificato l'ultimo giorno utile presso il difensore domiciliatario, risultato irreperibile per avere trasferito il proprio studio professionale.

Avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 291 codice procedura civile ,  per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile l'appello, mentre avrebbe dovuto, vertendosi in tema di nullità e non di inesistenza, disporre la rinnovazione della notifica dell'appello.

Il ricorso è infondato.

Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17 comma 1 DLGS 546/1992, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione.Tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art. 12 del citato DLGS , ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte.

Nel caso di specie, la notifica dell'appello, dunque, avrebbe dovuto essere eseguita presso il nuovo studio del difensore, anche in assenza della notifica della variazione. Né poteva trovare applicazione nella specie, come sostenuto dalla difesa erariale, l'art. 291 cpc  trattandosi non di notifica nulla, ma di omessa notifica.

Va, al riguardo, ricordato che la notificazione dell'appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario l'ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest'ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l'eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all'onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell'albo professionale, con conseguente inammissibilità dell'appello tardivamente proposto. Ed inoltre, qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione; detto termine, in quanto perentorio, non è prorogabile, né soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell'istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso.

In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, il ricorso deve essere rigettato.

Cassazione civile ordinanza n. 9352 del 21-05-2020