Inammissibili i documenti prodotti in violazione termine perentorio ex art. 32 DLGS 546/1992.

Perentorio il termine deposito documenti 20 giorni liberi prima udienza trattazione.

Le tempistiche processuali sono poste alla base di un regolare svolgimento del giudizio. ADER si è costituita in giudizio in primo grado a ridosso dell'udienza di trattazione. Lo stesso ha fatto in sede di appello, cosicché in nessuno dei due casi è stato rispettato il termine dei 60 giorni per la costituzione in giudizio, né quello dei 20 giorni liberi per il deposito di documenti, previsto dall'art. 32 DLGS 546/1992. 

Se è vero che i termini per la costituzione in giudizio della parte pubblica resistente sono stati ritenuti di natura ordinatoria, è altrettanto vero che la par condicio processuale che informa il giusto processo (art. 111 Costituzione) impone che l'attività difensiva delle parti non possa essere ostacolata o comunque resa più gravosa dal controinteressato, neppure involontariamente.  

Pur prescindendo quindi dalla tardiva costituzione in giudizio, il convenuto è pur sempre tenuto a rispettare le regole ed i termini processuali, non solo per non decadere dall'esercizio delle possibili facoltà previste, ma anche per osservare un contraddittorio rispettoso delle prerogative dell'attore. 

Nel caso in esame, risulta che l'agente della riscossione non solo si è costituito in giudizio tardiva mente, sia in primo grado che in questa sede di appello, ben oltre il termine dei 60 giorni dal ricevimento del gravame, ma non ha neppure rispettato per inevitabile conseguenza l'altro termine dei 20 giorni liberi previsti dall'art. 32 del citato decreto per il deposito dei documenti ante dibattimento.  

Tale ultima circostanza ha comportato una inammissibile violazione di una disposizione posta a tutela delle parti, di particolare rilevanza in un processo, come quello tributario, esclusivamente cartaceo e che quindi fonda sugli atti presenti in giudizio le ragioni delle contrapposte posizioni, che devono pertanto essere portate a conoscenza della controparte in tempo utile per poterle efficacemente contrastare. 

Non è quindi condivisibile che la C.T.P. abbia valutato la controversia prendendo in considerazione atti prodotti in tal modo fuori termine e pertanto la notifica delle presupposte cartelle va ritenuta sostanzialmente indimostrata, con prescrizione dei crediti tributari.

 

CTR Lazio sentenza n. 1016 del 21-02-2020