Inesistente l' avviso accertamento notificato per posta privo di sottoscrizione autografa

Va dunque esaminata l'ulteriore eccezione riguardante la violazione dell'art. 42, 1° comma DPR 600/1973 che stabilisce che gli accertamenti debbono essere portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Nel caso in esame abbiamo un atto che alla pagina 31 riporta ''Il Direttore Provinciale ______ firmato digitalmente".

Manca del tutto pertanto la sottoscrizione prevista dall'art. 42  comma 1 cit. 

La circostanza che il documento consegnato costituisce la copia analogica del documento informatico non supera la previsione normativa sopra ricordata.

Si deve infatti concludere che l'Ufficio poteva operare la notifica a mezzo p.e.c. di un atto sottoscritto digitalmente ma, avendo optato per la notifica in via ordinaria, doveva consegnare una copia con sottoscrizione autografa.

La conseguenza è quella prevista dall'articolo 42 comma 3 DPR 600/1973, vale a dire la nullità dell'atto.

Questa Commissione ritiene di aderire alle sentenze delle Commissioni di merito che hanno concluso per ritenere giuridicamente inesistente l'avviso di accertamento notificato in via ordinaria sprovvisto della firma autografa del Dirigente autorizzato e recante la dicitura "firmato digitalmente''

CTR Liguria sentenza n. 56 del 20-01-2020