Inesistenza notifica cartella a mezzo pec da indirizzo sconosciuto.

La notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è espressamente prevista dall'art. 60 DPR 600/1973, il quale richiede che essa venga effettuata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Per quanto riguarda l'indirizzo del mittente la legge 53/1994 stabilisce che la notificazione può essere eseguita utilizzando esclusivamente un indirizzo di PEC del notificante risultante da pubblici registri: INIPEC, ANPR, PP.AA., REGINDE.

Nella fattispecie l'indirizzo del mittente notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it non risulta incluso in nessuno di detti pubblici registri.

Sebbene la legge 53/1994 non menzioni espressamente la sanzione della nullità, l'espressione   esclusivamente depone senz'altro in tal senso. Difatti, sebbene ai sensi dell'art. 156 cpc la nullità debba essere espressamente prevista dalla legge, la sua comminazione non richiede tuttavia formule sacramentali, ed è quindi agevolmente ricavabile, in modo implicito ma comunque inequivoco, dall'uso normativo di un'espressione che non ammette modalità alternative ( esclusivamente) specie ove, come nel caso delle notifiche a mezzo PEC, il legislatore abbia posto una serie di norme a presidio di una determinata forma, evidentemente ritenuta indispensabile allo scopo.

Tali ragioni di certezza abbracciano anche le esigenze di sicurezza informatica dedotte dal ricorrente, non potendosi configurare un onere a carico del destinatario di aprire messaggi di PEC provenienti da indirizzi sconosciuti.

Ciò esclude qualsivoglia sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc , dal momento che il messaggio di PEC proveniente da un indirizzo sconosciuto e non rintracciabile sui pubblici elenchi difetta di un requisito formale indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscere il contenuto senza correre il rischio di incorrere in un cd. malware.


Commissione Tributaria Provinciale Verona sentenza n. 103 del 10/5/2021