Intimazione pagamento sanzioni codice strada : nessun litisconsorzio necessario tra Agente Riscossione e Comune.

È dirimente quanto previsto dall’art. 39 DLGS 112/1999, a mente del quale il concessionario , nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza , risponde delle conseguenze della lite.

Dunque, la chiamata in causa dell’ente creditore deve essere ricondotta all’art. 106 cpc, secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

Pertanto, la chiamata in causa dell’ente creditore deve avvenire per iniziativa dell’agente della riscossione e previa autorizzazione del giudice .

Autorizzazione rimessa all’esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito.

Per cui va affermato il seguente principio di diritto :

<< Nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo , non sussiste litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione , non assumendo rilievo la circostanza che l’opposizione abbia ad oggetto , non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito. Infatti, ai sensi dell’art. 39 DLGS 112/1999, spetta al concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l’ente creditore interessato>> .

Cassazione Civile ordinanza n. 29798 del 18-11-2019