Intimazione pagamento: versamento un solo contributo unificato tributario.
Emerge dagli atti di causa che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, quindi il ricorso aveva ad oggetto un unico atto, di cui si chiedeva la rimozione. La circostanza che le censure si incentrassero tanto su vizi propri che derivati dell'atto, a parere di questa Corte, non sposta la conclusione in merito all'individuazione del petitum fatto valere in giudizio e non modifica la natura dell'unico ricorso che non devolve al giudicante una pluralità di atti, ma si limita a sottopone alla cognizione i vizi dell'unico atto impugnato, senza che dalla natura, propria o derivata dei vizi denunciati, derivi l'ampliamento dell'oggetto del giudizio e delle statuizioni giurisdizionali.
Corte Giustizia Tributaria II° Grado Toscana sentenza n. 1272 del 10.11.2022