Invito pagamento contributo unificato tributario: atto facoltativamente impugnabile.

L’ invito al pagamento del Contributo Unificato tributario pur avendo natura di atto impositivo non è espressamente indicato nell’ elenco di cui all’ art. 19 DLGS 546/1992, per cui la sua impugnazione costituisce una facoltà e NON un onere del contribuente.

Ne consegue che la sua mancata impugnazione NON determina il consolidarsi della pretesa tributaria e NON preclude al contribuente la possibilità di impugnare l’ atto successivo, nella fattispecie la cartella esattoriale.

 

CTR Lazio sentenza n. 4078 del 15/9/2021