Ipoteca esattoriale illegittima se iscritta su cartelle di pagamento annullate.

Oggetto del presente giudizio sono unicamente i crediti INPS cassati con sentenza n. ____ / 2018 del Tribunale di Roma, non attenendo alla giurisdizione del giudice del lavoro gli altri crediti oggetto della iscrizione ipotecaria ( riguardando tributi e contravvenzioni).

L’opposizione alla iscrizione di ipoteca deve essere qualificata anche come opposizione alla esecuzione, avendo il ricorrente eccepito la illegittimità della iscrizione per mancata comunicazione preventiva e comunque in quanto gli atti presupposti sarebbero stati annullati con sentenza del Tribunale di Roma.

Tale opposizione è ammissibile, non è sottoposta a termine decadenziale e certamente sussiste l’interesse della parte a proporre tale opposizione.  

Fondata è la contestazione relativa ai crediti INPS impugnati.

Al riguardo infatti è pacifico e documentato che l’iscrizione ipotecaria del __ / __ / 2019 sia stata effettuata anche sulla base dei crediti INPS indicati nelle due cartelle e già dichiarati prescritti dal Tribunale di Roma con sentenza n. ____ / 2018

Essendo stata tale sentenza emessa il 23.5.2018, l’iscrizione ipotecaria del 2019, relativa a tali crediti, è illegittima non sussistendo più tali crediti per intervenuta prescrizione.

Deve quindi essere dichiarata l’illegittimità della citata iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti indicati nelle citate cartelle con ogni conseguenza di legge ed essere disposta la riduzione della iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti indicati nelle citate cartelle.

Tribunale Roma-sezione lavoro, Dott. Cristina Monterosso, sentenza n. 199 del 10-01-2020