Ipoteca esattoriale: obbligo comunicazione preventiva anche prima del 13 luglio 2011.

L’iscrizione ipotecaria esattoriale (art.77 d.p.r. n. 602/1973) non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.

Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77 d.p.r. n. 602/1973 (13 luglio 2011) , l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca esattoriale deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Cassazione Civile ordinanza n. 26999 del 21/09/2023