IRAP: impugnabile la cartella 36/BIS in assenza autonoma organizzazione.

Non è corretta la statuizione della CTR per la quale, in tema di IRAP, in fase esecutiva il contribuente non può ritrattare la propria dichiarazione fiscale, onde gli sarebbe consentito soltanto di chiedere il rimborso dell'indebito dopo avere integralmente versato l'imposta.

Infatti la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà, ma una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente, spettando al contribuente che ritratta la propria dichiarazione dimostrare la mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.

Cassazione Civile ordinanza n. 18581 del 30/6/2021