Iscrizioni ipoteche esattoriali prima del 13 luglio 2011 : sono tutte nulle ?

Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell’ art. 77 c° 2 bis DPR 602/1973 , introdotto con Decreto Legge 70/2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del l’art. 77 DPR 602/1973, deve comunicare al contribuente di procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.

L' iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità.

Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 19667 del 18-09-2014

Cassazione Civile ordinanza n. 30534 del 22-11-2019

Cassazione Civile sentenza n. 29965 del 19-11-2019

 

** DPR n. 602 del 29-09-1973

Art. 77 Comma 2-bis ( In vigore dal 13 luglio 2011 )

L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che , in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.