L' avvenuta notifica della cartella di pagamento non può essere provata con registri o archivi informatici

La CTP di Messina ha ritenuto inesistente la prova della notifica della cartella sulla base delle fotocopie delle interrogazioni cartelle prodotte dalla SERIT Sicilia, in cui vi era l'annotazione notifica avvenuta.

Ritiene il Collegio che al fine di ritenere avvenuta la notifica della cartella si sarebbe dovuto produrre l'avviso di ricevimento postale, unico documento attestante il perfezionamento della notifica.

La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell' Amministrazione.

Pertanto, deve ritenersi che non sia stata fornita la prova della notifica della cartella di pagamento con conseguente illegittimità del preavviso di fermo amministrativo.

Invero l'omissione della notificazione dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ed in accoglimento dell'appello deve dichiararsi nullo il preavviso di fermo amministrativo.

CTR Sicilia sezione staccata di Messina sentenza n. 6515 del 12-11-2019