L' omessa notifica della cartella comporta la nullità della comunicazione iscrizione ipotecaria.

L' omessa notifica di un atto presupposto ( cartella di pagamento) comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria).

Se il contribuente impugna unicamente l'iscrizione ipotecaria deducendone l'illegittimità per l'omessa notifica dell'atto prodromico, il giudice si deve limitare ad accertare la nullità della cartella presupposta e, in caso positivo, dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.

Non vi è nessun obbligo anche dell'impugnazione della cartella di pagamento presupposta non notificata. L' omessa notificazione dell'atto presupposto comporta di per sè solo la nullità dell'atto consequenziale.

Cassazione Civile ordinanza n. 13314 del 18/5/2021