La notifica nulla della cartella di pagamento NON è sanata se viene impugnato atto diverso (preavviso fermo)
La CTR ha sostenuto che l’effettiva e completa conoscenza, da parte del contribuente, delle cartelle era desumibile dalla circostanza che egli aveva, con il ricorso introduttivo, denunciato specifici vizi delle stesse.
Orbene, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata è errata per un duplice ordine di ragioni.
1)La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso (come nel caso di specie, il preavviso di fermo) che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto.
2)L’analiticità dei motivi di doglianza ben può derivare dalla conoscenza (non già delle cartelle di pagamento, ma) del successivo preavviso di fermo amministrativo, che pure deve contenere il dettaglio del debito tributario.
Cassazione Civile ordinanza n. 31708 del 14/11/2023