La prescrizione decorre dalla data di notifica della cartella di pagamento.

Il termine prescrizionale non inizia a decorrere 60 giorni dopo la notifica della cartella di pagamento.

Infatti, la prescrizione decorre  dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e tale data non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata ma dalla notifica della cartella di pagamento che costituisce già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.

Cassazione Civile ordinanza n. 6350 del 02.03.2023