La rateizzazione non impedisce la prosecuzione del giudizio tributario.

Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio non si verifica la cessazione della materia del contendere (che presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito.

Né la richiesta di rateizzazione può ritenersi comportamento avente significato univoco incompatibile con la coltivazione dell'azione.

Cassazione Civile ordinanza n. 36127 del 12/12/2022