La sentenza, anche non definitiva,di annullamento atto impositivo rende illegittima la Cartella di pagamento.

L'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.

Peraltro, se il ricorso del contribuente viene accolto, la cartella di pagamento viene a perdere in modo definitivo il presupposto legittimante e diventa illegittima, non potendo certo configurarsi una sorta di connotazione "elastica", tale da farla rivivere a seguito dell'eventuale riforma della sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento.

Per cui, l'emanazione di un titolo giudiziale (anche se non definitivo) di annullamento del prodromico avviso di accertamento viene ad incidere ex post sulla funzione della successiva cartella di pagamento, delineandosi come un vizio anche se non originario, bensì sopravvenuto - di legittimità. 

Cassazione Civile sentenza n. 18003 del 06/06/2022