La "videata" non prova l' avvenuta notifica atti esattoriali.

L’ Agenzia delle entrate-Riscossione ha depositato una sorta di stampa riassuntiva dello stato dei crediti e dei debiti del contribuente ( videata)

In pratica, ha stampato quanto risulta a video e, anziché depositare gli atti cui il riassunto video si riferisce, ha prodotto in giudizio unicamente la stampa della ” videata “.

Tale atto, in quanto elenco interno di natura riassuntiva, non costituisce prova alcuna dell’ avvenuta notifica dell’ asserito atto interruttivo della prescrizione ( Fermo amministrativo). Non fornisce prova e nemmeno indizio che il Fermo amministrativo fosse relativo alle cartelle di pagamento impugnate.

Corte d’ Appello Milano sentenza n. 1211 del 9-07-2019