Notifica al difensore : domicilio digitale e notifica a mezzo pec.

In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del domicilio digitale , è valida la notificazione al difensore soltanto se eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'articolo 6 bis DLGS n. 82/2005 ( C.A.D. -Codice amministrazione digitale ) , atteso che il difensore è obbligato , ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC , sia nel ReGindE, gestito dal Ministero della Giustizia.

In conseguenza, la errata indicazione negli atti giudiziari di parte dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, non esonera in ogni caso la parte notificante dall'onere di diligenza di accertarsi preventivamente, mediante accesso ai registri pubblici, del corretto domicilio digitale del legale destinatario cui dirigere la notifica telematica, diversamente dovendo essere dichiarata invalida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 82 comma 1 regio decreto n. 37/1934,  anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

La notifica della sentenza di primo grado , eseguita ai sensi dell'art. 285 cpc e dell'art. 82 comma 1 regio decreto n. 37/1934 presso la Cancelleria del Giudice di Pace , doveva, in conseguenza, essere dichiarata nulla ed improduttiva del decorso del termine breve di impugnazione.

Cassazione Civile sentenza n. 9238 del 20-05-2020