Notifica cartella al contribuente irreperibile.

Illegittima la notifica della cartella di pagamento al contribuente “relativamente irreperibile” in assenza di invio della CAD, anche prima della sentenza Corte Costituzionale n. 258/2012, nell’ipotesi di specie in cui il contribuente ha denunciato con l’impugnativa dell’atto conseguenziale (intimazione di pagamento) vizi di notifica dell’atto presupposto (cartella di pagamento).

Nella fattispecie il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento facendo valere, sin dal ricorso introduttivo, la nullità della notifica della presupposta cartella esattoriale e, in particolare, aggredendo con l’atto di appello il capo della sentenza di primo grado che, nel ritenere rituale la notifica effettuata nei confronti del contribuente, relativamente irreperibile, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del d.P.R. n. 602/73 (con deposito di copia dell’atto presso la casa comunale e affissione dell’avviso all’albo pretorio, senza spedizione della CAD), aveva fatto applicazione di tale norma prima della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale per effetto della sentenza n. 258 del 2012.

Pertanto, essendo ancora in discussione la validità della notifica della prodromica cartella esattoriale, la questione non può annoverarsi tra i “rapporti esauriti” ai quali non si applicano gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, per effetto della quale nei casi di irreperibilità «cd. relativa» del destinatario, deve applicarsi l’art. 140 cod.proc.civ.

E’ dunque necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti

a) il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario;

b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito;

c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.

Ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale, difatti, l’avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Nella sentenza impugnata, la CTR ha errato nel ritenere rituale la notifica della prodromica cartella avvenuta con deposito di copia dell’atto presso la casa comunale e affissione dell’avviso all’albo pretorio, senza spedizione della CAD, per non essere applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 in quanto intervenuta successivamente alla notifica in questione.

Invero, gli effetti della detta sentenza della Corte Costituzionale dovevano, invece, trovare applicazione ex tunc non venendo in rilievo “rapporti esauriti” per essere ancora in discussione la validità della notifica dell’atto presupposto. Da qui la rilevata nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. in difetto di spedizione della raccomandata informativa (CAD) e la conseguente applicabilità del principio generale in materia di atti tributari, secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.

Cassazione Civile sentenza n. 2552 del 26/01/2024