Notifica: nullità cartella esattoriale priva di alcune pagine.

Il Giudice di merito ha ritenuto che il contribuente abbia provato l'incompletezza della notificazione, essendo stata prodotta in giudizio copia della cartella di pagamento notificata, mancante di alcune pagine concernenti aspetti identificativi fondamentali della pretesa posta in riscossione, ed essendosi invece limitato il Concessionario a produrre la relata di notifica priva, tuttavia, dell'attestazione della conformità della copia notificata all'originale.

Va richiamato, allora, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo il quale le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o messo notificatore, come nella specie) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, sì che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto, né perciò può ipotizzarsi un contrasto tra le due rispettive relate (atti pubblici), entrambe originali, dell'ufficiale giudiziario - una apposta sulla copia notificata, l'altra sull'originale dell'atto notificato - proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, e quindi, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi.

Per cui è nulla la cartella (atto unilaterale recettizio formato e notificato dalla controparte) in conseguenza della sua accertata incompletezza.

Cassazione Civile ordinanza n. 6562 del 9-03-2020