Notifica PEC: anche l'indirizzo del mittente deve essere presente nei Pubblici Registri.

L' art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 prescrive che la notificazione a mezzo p.e.c. sia eseguita «all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI-PEC)».

Siffatta previsione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe intendersi prescrittiva della stessa necessità anche nei confronti del mittente, avendo riguardo, in particolare:
(
a) all’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 68/2005, che prescrive che il mittente e il destinatario che intendano fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi di uno dei gestori di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, e all’art. 14, commi e 2, che specifica come tali gestori siano «inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo»;
(b) all’art. 16, comma 2, dello stesso d.P.R., a mente del quale l’utilizzo di caselle p.e.c. rilasciate a privati da parte di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 14, comma 2, costituisce invio valido limitatamente ai rapporti intrattenuti fra amministrazioni o fra queste e privati cui la casella p.e.c. è stata rilasciata;
(c) agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005, che prevedono l’istituzione del registro INI-Pec e del «pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni»;
(d) all’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, che fa riferimento a tali pubblici elenchi per la validità della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale a decorrere dal 15 dicembre 2013.

Avuto riguardo all’evoluzione della disciplina della notificazione degli atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata, con particolare riferimento ai profili di validità concernenti l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la spedizione, la questione dedotta nel presente giudizio riveste una particolare rilevanza, testimoniata dai contrasti che emergono dall’esame delle numerose pronunzie rese sul punto dai giudici di prossimità;

è opportuna, pertanto, la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Cassazione Civile oridnanza interlocutoria n. 32891 del 08/11/2022