Notifica: valore probatorio busta con indicazione COMPIUTA GIACENZA

Qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

La suddetta raccomandata costituisce «un momento strutturale del processo notificatorio», l'esame della cui completezza è decisivo al fine dell'accertamento della corretta esecuzione del procedimento notificatorio a termini dell'art. 140 cod. proc. civ. 

Per cui la sola produzione della busta con l’ indicazione COMPIUTA GIACENZA non è idonea a provare la rituale notificazione atteso che l’accertamento della compiuta giacenza deve avvenire attraverso l’esame dell’avviso di ricevimento.

Cassazione Civile ordinanza n. 29409 del 24.10.2023