Nullità intimazione di pagamento

E’ nulla l’intimazione di pagamento che non indica : 

a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; 

b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; 

c) il calcolo nel dettaglio, degli interessi praticati con indicazione del tasso applicato.

Ciò va individuato nel principio di garanzia di trasparenza dell' attività amministrativa, della piena informazione e del diritto di difesa trasfuso nell’art. 7 comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) 

Si tratta di disposizione che sancisce il carattere tassativo della nullità degli atti , bene posto in rilievo dal giudice del merito, il quale ha rimarcato la carente indicazione dell’ufficio competente cui rivolgersi ai fini di un eventuale contraddittorio, delle modalità per esperire un eventuale ricorso per impugnazione, della sede di Equitalia Nord s.p.a. così come della indicazione nel dettaglio, del computo degli interessi con riferimento al tasso applicato ed al metodo di calcolo adottato.

Indicazioni che non risultano specificamente recate in atti e non appaiono diversamente sanabili (ad esempio, con l’indicazione del numero verde di Equitalia Nord per le informazioni in tema di ufficio competente e sede cui rivolgersi per eventuale contraddittorio), perché attinenti a diritti fondamentali del contribuente al contraddittorio e alla difesa, sanciti dallo Statuto del contribuente.

Cassazione civile ordinanza n. 3281 dell’ 11-02-2020