Nullità sentenza senza contraddittorio su questione rilevata d'ufficio.

La sentenza con cui la CTP ha dichiarato d'ufficio la tardività della proposizione del ricorso del contribuente è nulla poichè  il giudice deve indicare alle parti la questione di fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione.

L'omessa indicazione comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa avendo privato le parti dell'esercizio del contraddittorio. 

Commissione Tributaria Regionale Calabria sentenza n. 173 del 14.01.2022