Obbligo motivazione anche per gli avvisi di pagamento tributi locali.
Gli avvisi di pagamento TARES e TARI sono impugnabili innanzi al Giudice Tributario anche se non rientranti nell’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 Dlgs. n. 546/1992.
Il contribuente ha la facoltà, non l’onere, d’impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel predetto art. 19, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento. Ciò implica che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 citato non determina, in ogni caso, la cristallizzazione di tale pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19.
Trattandosi della richiesta di corrispettivo relativo ad una entrata di natura pubblicistica e, dunque, avente natura impositiva, al relativo procedimento di quantificazione e riscossione del prelievo in questione, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamento e riscossione.
Tra cui l’obbligo della motivazione, non potendo gli avvisi di pagamento essere generici e dovendo in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l’importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l’importo richiesto in pagamento.
Principio di diritto:
<< Qualsiasi atto, ancorchè non ricompreso fra quelli di cui all’elencazione contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in quanto avente ad oggetto la richiesta di un corrispettivo relativo ad una entrata di natura pubblicistica e , dunque, avente natura impositiva, è assoggettato ai principi generali del procedimento tributario di accertamento ed all’onere di motivazione di cui all’art. 7 comma 1 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) >>.
Cassazione Civile sentenza n. 2029 del 19/1/2024