Obbligo raccomandata informativa se la cartella viene consegnata all'addetto alla sede e non personalmente al legale rappresentante.
La società contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 DPR n. 602/1973 e 60 comma 1 lett. b-bis) del DPR n. 600/1973, per aver la CTR ritenuto regolare la notifica delle cartelle di pagamento, nonostante la mancanza di prova dell'invio delle raccomandate informative prescritte.
Il motivo è fondato.
Dolersi del mancato invio della lettera raccomandata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (in primo grado) e dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 (in grado di appello) non sposta all'evidenza i termini del thema decidendum, spettando in ogni caso al giudice di merito l'inquadramento sul piano giuridico della doglianza.
L’ art. 60 DPR n. 600/1973 , pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 comma 2 c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Non incide sull'applicabilità dell'art. 60 la circostanza secondo cui le notifiche sono state effettuate al figlio del socio accomandatario della contribuente o a soggetti addetti alla ricezione degli atti presso la sede della società, atteso che l’ art. 60 comma 1 lettera b-bis, prescrive l'inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non sia il destinatario dell'atto (da identificarsi, nel caso di specie, nel legale rappresentante - socio accomandatario - della società).
Cassazione Civile sentenza n. 8700 dell’ 11-05-2020
DPR n. 600/1973
Articolo 60 ( Notificazioni )
Comma 1. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposta la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione , dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;