Perentorio il termine per il deposito documenti innanzi al giudice tributario.

La facoltà delle parti di depositare documenti va esercitata entro il termine previsto dall’ articolo 32 comma 1 DLGS 546/1992, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.


Conseguentemente il Giudice tributario, ai fini della decisione, non dovrà e/o potrà tenere in alcun conto la documentazione tardivamente prodotta dalle parti.


Cassazione Civile ordinanze n. 4433 e 4434 del 20-02-2020

 

**DLGS n. 546/1992

Articolo 32 Deposito di documenti e di memorie

Comma 1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1.

Comma 2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

Comma 3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.