Pignoramento esattoriale presso terzi : Agenzia Riscossione NON può pignorare se stessa.

L’esame del pignoramento consente di comprendere che, effettivamente, tale atto vede il medesimo soggetto assumere le vesti di creditore pignorante e di terzo (Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.).

Il pignoramento di cui all’art. 72 bis DPR 602/1973, pur essendo connotato da specifiche modalità procedurali che lo distinguono dal pignoramento presso terzi regolato dal codice di rito è comunque un pignoramento di crediti che il debitore ha nei confronti di soggetti terzi, cioè diversi dalle altre parti coinvolte (creditore pignorante e debitore).

In tal senso depongono il nome dell’istituto in questione e il tenore dell’articolo 72 bis DPR 602/1973 ove si legge: “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere […]”.

Dal passo appena riportato risulta chiaro come la legge confermi che l’atto di pignoramento deve avere ad oggetto crediti del debitore verso terzi, categoria in cui non è possibile ricomprendere i crediti del debitore verso il soggetto che opera il pignoramento.

Per tale ragione non si può ritenere ammissibile l’impiego di tale strumento da parte dell’Agenzia delle entrate – Riscossione nei confronti di sé medesima, con conseguente nullità del pignoramento effettuato.

 

Tribunale di Asti, dott. Daniele Dagna, sentenza n. 331 del 19-06-2020