Pignoramento presso terzi inesistente se non viene notificato al debitore.

Principio di diritto:

Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell'atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde.

Cassazione Civile sentenza n. 32804 del 27.11.2023