Poste private : l'inesistenza ( o nullità) della notifica si applica anche agli atti tributari sostanziali.

Questa Corte ha costantemente affermato che l'art. 4, primo comma, lett. a), d.lgs. 22/07/1999, n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni, tra cui vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali, sono affidati, in via esclusiva, al fornitore del servizio universale (cioè a Poste Italiane S.p.A.)

In seguito all'abrogazione del citato art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 avvenuta con l'art. 1, legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha contestualmente introdotto la possibilità di effettuare la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio mediante l'utilizzo di un'agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, le Sezioni Unite di questa Corte ( n. 299 del 10-01-2020) hanno affermato la nullità e non l’inesistenza della notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza il rilascio della licenza individuale speciale.

Quest'ultimo orientamento non può tuttavia trovare applicazione al caso di specie, in quanto riferito al periodo compreso tra il 30 aprile 2011, data di entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008, introdotta in Italia con il d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, e il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017, mentre, nella specie, l'atto d'appello è stato notificato a mezzo posta in un periodo antecedente, ossia il 4 marzo 2011.

Deve perciò ritenersi che nella fattispecie in esame operi l'orientamento che, valorizzando la portata non interpretativa della Legge n. 124 del 2017, che presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e l'efficacia irretroattiva (in tal senso Cass., sez. 6-5, 11/10/2017, n. 23887; Cass., sez. 6-5, 03/04/2018, n. 8089), ha ritenuto la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a. ed eseguita a mezzo posta privata del ricorso d'appello antecedentemente alla novella del 2017 (rectius al 30 aprile 2011) inesistente e dunque insuscettibile di una sua sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del contribuente, non essendo assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di «invii raccomandati»

Cassazione Civile ordinanza n. 11032 del 27-04-2021