Preavviso fermo amministrativo illegittimo se sproporzionato rispetto al credito tributario.
Il ricorso va accolto con riguardo all'eccezione di violazione del principio di proporzione tra debito iscritto a ruolo e valore del bene in relazione al quale deve essere applicata la misura del fermo amministrativo.
Come affermato nella sentenza Cassazione Civile Sezioni Unite n. 19667/2014 , infatti, è necessario che tra il carico tributario ed il valore del bene di cui si minaccia la misura cautelare esista una giustificabile proporzione.
Orbene, nel caso di specie, a fronte di un carico tributario pari ad € 157,00 ( Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi ) il Concessionario della Riscossione ( SOGET spa ) ha minacciato di assoggettare a misura cautelare un autocarro di proprietà del ricorrente del valore di € 12.000,00.
Sussiste, pertanto, un'evidente violazione del menzionato principio di proporzionalità.
A ciò aggiungasi che il Concessionario della Riscossione non ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della scelta di tale non proporzionata misura cautelare.
Per tali ragioni il preavviso di fermo amministrativo risulta illegittimo.
Per tali ragioni il preavviso di fermo amministrativo risulta illegittimo.
Commissione Tributaria Provinciale Lecce sentenza n. 199 del 16-01-2020