Preavviso fermo amministrativo illegittimo se sproporzionato rispetto al credito tributario.

Il ricorso va accolto con riguardo all'eccezione di violazione del principio di proporzione tra debito iscritto a ruolo e valore del bene in relazione al quale deve essere applicata la misura del fermo amministrativo.

Come affermato nella sentenza Cassazione Civile Sezioni Unite n. 19667/2014 , infatti, è necessario che tra il carico tributario ed il valore del bene di cui si minaccia la misura cautelare esista una giustificabile proporzione.

Orbene, nel caso di specie, a fronte di un carico tributario pari ad € 157,00 ( Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi ) il Concessionario della Riscossione ( SOGET spa ) ha minacciato di assoggettare a misura cautelare un autocarro di proprietà del ricorrente del valore di € 12.000,00.

Sussiste, pertanto, un'evidente violazione del menzionato principio di proporzionalità.

A ciò aggiungasi che il Concessionario della Riscossione non ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della scelta di tale non proporzionata misura cautelare.

Per tali ragioni il preavviso di fermo amministrativo risulta illegittimo.

Commissione Tributaria Provinciale Lecce sentenza n. 199 del 16-01-2020