Prescrizione pretesa contributiva: inammissibile gravame promosso da ADER e non da INPS

Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all’ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass. SSUU n. 7514/2022).

Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno. Tale profilo si ricollega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Le doglianze formulate con il presente ricorso da ADER vertono sul merito della pretesa avanzata dall’INPS e, in particolare, sull’eccezione di prescrizione che l’obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall’agente per la riscossione.

In merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad ADER all’impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un’impugnazione per far valere un diritto altrui

Cassazione Civile ordinanza n. 7372 del 19/03/2024