Prescrizione sanzioni codice strada : opposizione art. 615 cpc

Il contribuente aveva formulato una complessa opposizione, riferita cumulativamente anche alla eccepita estinzione della pretesa creditoria di Roma Capitale per intervenuta prescrizione.

Per quest’ultima parte l’opposizione avrebbe dovuto essere qualificata e, quindi, ritenuta configurante un’opposizione all’esecuzione, ragion per cui essa non poteva — per tale profilo — essere dichiarata inammissibile, sfuggendo la domanda ex art. 615 c.p.c. all’osservanza di un termine di decadenza, incombendo, peraltro, sull’Amministrazione opposta l’onere di comprovare che il diritto alla riscossione di quanto intimato con il sollecito di pagamento non si era ancora prescritto.

Pertanto il giudice del rinvio dovrà attenersi a questo principio:

In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell’estinzione della pretesa creditoria dell’Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dall’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione e degli atti susseguenti.

Cassazione Civile ordinanza n. 30094 del 19-11-2019