Processo tributario: ammissibile in appello la produzione di un perizia tecnica.

Le perizie estimative, tanto che provengano da organi tecnici dell'amministrazione quanto da privati nell'interesse del contribuente, hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico, sia che esse siano singolarmente prodotte, sia che la relativa allegazione avvenga nel contesto di scritti difensivi.

Va pertanto ribadito il principio secondo cui nel processo tributario è ammissibile nel processo di appello la produzione di una consulenza tecnica di parte, che, costituendo semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi.

La produzione di perizia tecnica, nel contesto di memoria difensiva e nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell'udienza di trattazione della causa in appello è rispettosa del combinato disposto dell'art. 58 comma 2 e 32 comma 2 DLGS n. 546/1992.

Cassazione Civile ordinanza n. 26798 del 19.09.2023