Processo tributario : applicabilità art. 56 DLGS n. 546/1992.

Nel processo tributario, l'art. 56 DLGS n. 546/1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite).

Cassazione Civile ordinanza n. 12754 del 26-06-2020

 

DLGS n. 546/1992

Art. 56  ( Questioni ed eccezioni non riproposte ).

Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.