Processo tributario: effetti accoglimento del ricorso.

In tema di contenzioso tributario, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti, ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, sicché fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dall'Amministrazione finanziaria in ossequio alla pronuncia giudiziale, l'obbligazione tributaria non è esigibile.

L’iscrizione a ruolo, pertanto, ove sia stata disposta a tutela di un credito tributario, diviene illegittima a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo: tale sentenza, infatti, fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.

Cassazione Civile ordinanza n. 36429 del 13.12.2022