Processo tributario: l' invalidità della notifica atto prodromico deve essere eccepita con memorie illustrative e non con motivi aggiunti.

L' Agenzia delle Entrate eccepisce la nullità della sentenza perché la pronuncia sarebbe affetta da ultrapetizione in quanto la C.T.R. avrebbe fondato la propria decisione su eccezioni nuove, non introdotte col ricorso originario. Nella fattispecie la Contribuente aveva inizialmente lamentato la mancata notifica dell'avviso di accertamento e solo in seguito, dopo la produzione della copia notificata dell'atto, con una successiva memoria aveva eccepito l'invalidità della notificazione. 

Il motivo è infondato.

Qualora la parte deduca, con il ricorso introduttivo, l'invalidità a causa dell'omessa notifica e, solo con la memoria ex art. 32 DLGS n. 546/1992, lamenti la nullità del procedimento notificatorio, a seguito della produzione della relativa documentazione, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum, poichè la successiva deduzione integra una controeccezione in senso lato, che sarebbe rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Cassazione Civile ordinanza n. 31481 del 3-12-2019


DLGS 546/1992

Art. 24 Produzione di documenti e motivi aggiunti

Comma 2
. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.