Prova notifica a mezzo posta: obbligo produzione in giudizio avviso ricevimento CAD.

Le Sezioni Unite (n. 10012/2021) hanno chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo tramite servizio postale, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. 

La motivazione del citato arresto espressamente accomuna le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario (quella di cui all' art. 140 cpc e quella eseguita tramite servizio postale) ravvisando tra le stesse un "pendant logico-giuridico" ed un'"evidente analogia", così estendendo, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la consolidata soluzione, in materia di necessaria produzione dell'avviso di ricevimento, già adottata da questa Corte in relazione alla notifica eseguita ai sensi dell' art. 140 cpc.

Per tali ragioni il primo motivo di ricorso va accolto, considerando non provata, stante la pacifica mancata produzione della raccomandata informativa, la notifica dell'avviso di accertamento.

Cassazione Civile ordinanza n. 26660 del 15/09/2023