Registrazione atti giudiziari: nullo l'avviso che indica gli estremi della sentenza civile senza allegarla.

L'avviso di liquidazione dell'imposta per la registrazione di atti giudiziari che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto di registrazione, senza allegarla, è illegittimo per difetto di motivazione atteso che il contribuente sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.

Le integrazioni operate dall' Ufficio in corso di causa non rilevano ai fini della compiutezza della motivazione in quanto il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento deve sussistere ab origine , quale requisito strutturale di legittimità dell'atto, non potendo essere integrato a posteriori in sede processuale.

Cassazione Civile ordinanza n. 4736 del 23-02-2021