Relata notifica cartella : la querela di falso può essere promossa soltanto sull'originale e mai sulla fotocopia.

Con riferimento alla asserita necessità di proposizione della querela di falso da parte della contribuente avverso la fotocopia della relata di notificazione della cartella impugnata, avvenuta con la modalità della irreperibilità assoluta, valgono le seguenti considerazioni.

L'art. 22 comma 4 DLGS n. 546/1992 prevede, poi, che "unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo , con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, o i documenti che produce, in originale o fotocopia".

L'art. 22 comma 5 dispone che "ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi".

Poiché la società ha disconosciuto la conformità all'originale della relata di notifica, tanto che la Commissione tributaria provinciale ne ha ordinato l'esibizione, Equitalia avrebbe dovuto produrre il documento in originale, al fine di consentire alla ricorrente di proporre querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale .

L' avvenuta specifica contestazione della fotocopia della relata di notifica, soprattutto in ordine al contenuto "intrinseco" di tale documento, in relazione alla attestazione della sua irreperibilità assoluta all'indirizzo considerato, e l'ordine di esibizione da parte del giudice, risultano dalla motivazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale.

Pertanto, il giudice di appello ha errato nel ritenere provata la circostanza che la società si era trasferita in altra località ("ignorasi dove"), con la conseguenza che la contribuente avrebbe dovuto intraprendere azione giudiziaria per querela di falso. Al contrario, una volta effettuata la specifica contestazione del documento prodotto in fotocopia, ed in assenza della produzione in originale, tale documentazione non poteva essere utilizzata ai fini della decisione.

Per questa Corte, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima  di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 comma 1, lett. e) DPR n. 600/1973 ( irreperibilità assoluta ) in luogo di quella ex art. 140 c.p.c. ( irreperibilità relativa ) , il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.

Nella specie, l'agente postale si è limitato ad attestare con formula del tutto generica "trasferitasi ignorasi dove", senza indicare le necessarie indagini svolte per verificare se la contribuente avesse mutato indirizzo nell'ambito della stessa città o si fosse, invece, trasferita altrove. Non si menziona neppure il soggetto da cui sarebbero state acquisite le informazioni in ordine alla mancata conoscenza in loco della ricorrente.

Cassazione Civile sentenza n. 10573 del 4-06-2020