Relata notifica : SI disconoscimento NO querela.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 2712, 2714, 2719 codice civile ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice abbia ritenuto irrilevante il disconoscimento della copia della relata di notifica in assenza di attestazione di conformità, pur non avendo l'amministrazione depositato gli originali.
Il motivo è fondato.
Il tribunale ha dato atto che parte appellante aveva contestato la conformità all'originale della copia della relata di notifica del verbale di accertamento, ma ha erroneamente sostenuto che, essendo la relata un atto pubblico, occorreva che fosse contestata in primo grado l'autenticità del documento nella sua materiale e storica esistenza, preannunciando, inoltre, la proposizione della querela di falso.
L' art. 2719 c.c. - per il quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione per tutti i documenti, anche ove trattasi di atti pubblici .
Tale principio è invocabile, in particolare, nell'ipotesi in cui l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), essendo sempre ammesso il disconoscimento della conformità all'originale, nel qual caso quale il giudice deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori acquisiti al processo.
Non occorreva, quindi, che l'eccezione di difformità della copia fosse formulata in modo da porre in discussione la stessa esistenza dell'originale, né che fosse preannunciata la proposizione della querela di falso, attese le diverse finalità cui rispondono i due distinti rimedi .
Cassazione Civile ordinanza n. 15641 del 22-07-2020