Ricorso tributario: l'atto impugnato può essere depositato anche dopo l' iscrizione a ruolo.

In tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 (RICORSO), non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo (ATTO IMPUGNATO ED ULTERIORI DOCUMENTI).

Ne consegue che l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario.

Cassazione Civile ordinanza n. 2030 del 19/01/2024